INTRODUZIONE Le radiazioni ionizzanti sono spesso utilizzate negli ambienti di lavoro, da quelli in ambito medico ald alcune tecnologie industriali. I danni prodotti sull'organismo umano dalle radiazioni ionizzanti dipendono dal tempo di esposizione, ma anche dal tipo di particella (neutroni, protoni, elettroni, raggi alfa, ecc.) o fotone (Raggi X e Raggi gamma) che produce la ionizzazione dei tessuti. Le patologie associate a danni da radiazione possono non manifestarsi in fase acuta, a meno di un esposizione massiccia agli agenti ionizzanti. EFFETTI SULLA SALUTE Generalmente i danni prodotti dalla ionizzazione dei tessuti da parte delle radiazioni si suddividono in: danni somatici deterministici danni somatici stocastici danni genetici stocastici
I danni somatici sono a carico dell'individuo irradiato, mentre quelli genetici a carico della progenie. I danni deterministici sono definiti come danni conseguenti al superamento di una dose soglia di esposizione, mentre quelli stocastici possono verificarsi o meno indipendentemente dalla dose assorbita dal soggetto. E' importante quindi monitorare i livelli di esposizione dei singoli soggetti ed i limiti di esposizione dei lavoratori sono stati definiti in modo tale da ridurre, statisticamente, l'incidenza dei danni di tipo stocastico (prevalentemente tumori) e, per di più, quelli di tipo deterministico.
I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE- Valutare i livelli di dose efficace e dose equivalente
- Progettare i luoghi di lavoro in modo che i lavoratori, ed eventualmente le persono del pubblico, siano esposti nel minor modo possibile
- Utilizzare i luoghi di lavoro in modo che i lavoratori, ed eventualmente le persono del pubblico, siano esposti nel minor modo possibile
- Limitare il tempo di esposizione del lavoratore
NORMATIVA VIGENTE Il D.Lgs. 230/95 (e successive modifiche ed integrazioni) fissa i seguenti limiti di dose efficace assorbita per il corpo intero e di dose equivalente per alcuni organi interni. I valori delle dosi assorbite devono essere ottenuti tenendo conto del tipo di radiazione ionizzante cui il lavoratore è esposto e degli eventuali fattori di ponderazione degli organi o tessuti irradiati. In base ai valori di dose assorbita il Decreto suddivide i lavoratori in tre categorie: CATEGORIA LAVORATORE
| Limite inferiore di dose efficace (msV/anno) | Limite superiore di dose efficace (mSv/anno)
| NON ESPOSTO | -- | 1
| ESPOSTO IN CATEGORIA B | 1
| 6
| ESPOSTO IN CATEGORIA A | 6
| 20
|
· CATEGORIA LAVORATORE
| Tessuto o organo
| limite inferiore di dose equivalente (mSv/anno)
| limite inferiore di dose equivalente (mSv/anno)
| NON ESPOSTO | cristallino | -- | 15 | | pelle | -- | 50 | | estremità | -- | 50 | ESPOSTO IN CATEGORIA B | cristallino | 15 | 45 | | pelle | 50 | 150 | | estremità | 50 | 150 | ESPOSTO IN CATEGORIA A | cristallino | 45 | 150 | | pelle | 150 | 500 | | estremità | 150 | 500 | Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori i cui valori di dose superino i valori di categoria A o B. La valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti deve essere effettuata avvalendosi della figura dell'esperto qualificato in radioprotezione. (fonti: ISPESL, INAIL, D.Lgs. n.230 del 1995, D.Lgs n.187 del 2000)
|