DVR e DUVRI

Raoul DVR E DUVRI, Sicurezza sul lavoro Leave a Comment

DVR – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI


Il Documento di Valutazione dei Rischi è il principale mezzo di controllo nella prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo scopo di tale documento è l’individuazione, da parte del Datore di Lavoro, di tutti i possibili rischi derivanti dalla propria attività lavorativa. Questo compito riveste un ruolo importante tanto quanto la successiva individuazione e messa in attivo di misure prevenzionistiche e protezionistiche adeguate e la loro programmazione temporale.

A norma dell’Art. 17 e dell’Art. 28 del D. Lgs. 81/08, la Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori è il primo e più importante adempimento da ottemperare da parte del Datore di Lavoro per arrivare ad una conoscenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà aziendale.
In particolare (art. 28, comma 2) è prescritta l’elaborazione di un documento contenente:

una  relazione  sulla  valutazione  di  tutti  i rischi per la sicurezza  e  la  salute  durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

l’indicazione  delle  misure  di  prevenzione  e di protezione attuate  e  dei  dispositivi  di  protezione  individuali adottati, a seguito   della   valutazione;

il  programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

l’indicazione  del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione  e  protezione,  del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  o  di  quello  territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

l’individuazione  delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori   a  rischi  specifici  che  richiedono  una riconosciuta capacità  professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.


In ogni luogo di lavoro sono molteplici i possibili rischi oggetto di valutazione, dal pericolo di incendio al microclima, dall’esposizione ad agenti chimici e biologici alle radiazioni, dal rumore alle vibrazioni, ecc.
Conoscere e prevenire questi e altri rischi è un obbligo di legge oltre che un dovere nei confronti di se stessi, dei lavoratori, della collettività e dell’ambiente. Solo mediante uno specifico sopralluogo ed una approfondita valutazione, è possibile individuare e stimare tutti i rischi presenti in azienda e l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione. 

DUVRI

Il DUVRI, come definito nell’art 26 comma 3 del D.Lgs 81/08, è un documento che viene individuato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento collegato all’azienda ma ad una ben distinta attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese differenti. In questa prospettiva il DUVRI va predisposto in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, anche non contestualmente, che stabiliscono quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero lavoro, stimandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti. Il DUVRI è un documento dinamico, che va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso, inizialmente e progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell’appalto. Non è escluso, ed anzi è razionale, che il DUVRI prenda spunto dai diversi DVR delle singole aziende, ma non tutto il DVR deve essere integrato all’interno di un DUVRI, bensì solo ed esclusivamente quelle attività che apportino rischi interferenziali all’interno del progetto specifico.
La redazione del DUVRI non è sempre necessaria ove vi sia un appalto, o un subappalto, della durata inferiore a due giorni, o qualora il contratto sia rivolto alla semplice fornitura di prestazioni di natura intellettuale o di consegna di materiali o attrezzature; nonostante ciò l’obbligo decorre (anche nei sopracitati casi) se vi siano rischi che implichino il contatto con agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive (art 26 comma 3bis). L’obbligo della redazione del DVR è sempre del Datore di Lavoro dell’azienda, e questo documento può essere visionato solo all’interno della stessa. La redazione del DUVRI è invece responsabilità del Committente dell’appalto che ha il ruolo di raccogliere le informazioni da tutti i singoli contraenti, e di predisporre un documento unico che andrà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.

In sintesi quindi DVR e DUVRI, anche se fondati sul medesimo principio di valutazione dei rischi, hanno ambiti di applicazione, destinatari e significati fondamentalmente diversi, che li pongono all’interno di scenari lavorativi piuttosto differenti tra di loro.

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